1. Per l'espletamento dei compiti ad essa affidati, alle dipendenze della Commissione è posto un ufficio composto di personale di ruolo, il cui organico iniziale è fissato in 100 unità e che può essere successivamente variato con il regolamento di cui al comma 5. Per facilitare l'avvio dell'attività della Commissione la stessa può avvalersi di dipendenti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme proposta della Commissione.
2. L'accesso al ruolo organico della Commissione avviene per pubblico concorso e le modalità di svolgimento, da definirsi con il regolamento di cui al