Art. 4.
(Personale della Commissione
e funzionamento).

      1. Per l'espletamento dei compiti ad essa affidati, alle dipendenze della Commissione è posto un ufficio composto di personale di ruolo, il cui organico iniziale è fissato in 100 unità e che può essere successivamente variato con il regolamento di cui al comma 5. Per facilitare l'avvio dell'attività della Commissione la stessa può avvalersi di dipendenti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme proposta della Commissione.
      2. L'accesso al ruolo organico della Commissione avviene per pubblico concorso e le modalità di svolgimento, da definirsi con il regolamento di cui al

 

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comma 5, devono tener conto delle competenze e delle caratteristiche della Commissione.
      3. La Commissione può inoltre avvalersi di un contingente di dipendenti dello Stato e pubblici collocati in posizione di comando o fuori ruolo nonché di personale specializzato ed esperti del settore.
      4. Il trattamento economico spettante al personale della Commissione è individuato in relazione a quello riconosciuto a corrispondenti qualifiche o figure professionali dalle Autorità amministrative indipendenti.
      5. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare le spese della Commissione, sono adottate con regolamento dalla Commissione entro sei mesi dalla sua costituzione. La Commissione redige apposito rendiconto di gestione sottoposto al controllo della Corte dei conti.